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Chambers Global Legal Guide 2021, Legislazione sul gioco: Tendenze e sviluppi

Pubblicato su CHAMBERS GLOBAL PRACTICE GUIDE 2021 - GAMING LAW 2020 (practiceguides.chambers.com), Contributo di Avv. STEFANO SBORDONI 

Tendenze e sviluppi

(di Avv. Stefano Sbordoni, tutti i diritti riservati).

La compliance alternativa: divieti pubblicitari e attività "per divertimento"

L'articolo 9 del decreto-legge 87/2018, intitolato “ Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese ”, vieta la pubblicità, la sponsorizzazione e ogni altra forma di comunicazione a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincita in denaro. Tale legge è stata modificata dal Decreto Legislativo 96/2018.

Le linee guida AGCOM

Il comma 3 dell'articolo 9 prevede che, ai sensi della legge 689/1981, l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Con l'adozione del decreto-legge 87/2018 e della delibera n. 132/19/Cons, l'AGCOM ha emanato le proprie linee guida, nelle quali vengono chiariti alcuni punti.

Il primo e più rilevante dato è che i divieti riguardano esclusivamente le attività legate ai giochi con vincita in denaro ("play for money"); in considerazione di ciò, le attività “per divertimento” si intendono, per difetto, escluse ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

Le linee guida dell'AGCOM coprono, in dettaglio, tutti gli aspetti relativi alla promozione dei giochi con vincita in denaro, la cui legittimità può essere provata, caso per caso, direttamente dall'AGCOM e dipenderà dalla finalità perseguita.  

Di conseguenza, molti operatori si chiedono: esiste un modello di business sostenibile basato sulle linee guida AGCOM, volto a promuovere e pubblicizzare un portale di giochi ispirato alle scommesse sportive in modalità "for fun"?

A ben vedere, si potrebbe dire che, sostanzialmente, un gioco “for fun” ispirato alle scommesse sportive genera un interesse indiretto per i siti “for real”, ma non deve essere considerato di per sé un problema; anche se un'interpretazione più restrittiva delle linee guida AGCOM può ritenere punibile tale effetto, una possibile soluzione è trovabile nelle stesse linee guida.

Un'ulteriore osservazione è il fatto che la base clienti di un sito "for fun" è, o può essere, estremamente compatibile con quella dei siti "for real"; si può considerare tale colpa impugnabile ai sensi del decreto? D'altra parte, va detto che qualsiasi gioco sportivo "per divertimento" con meccanismo di sfida (senza premio in denaro) potrebbe naturalmente interessare quegli utenti che amano scommettere.

Attività di marketing consentite

Per avere una corretta e attendibile interpretazione, è fondamentale evidenziare che, data la natura rigorosa delle disposizioni contenute nel decreto, eventuali collegamenti ipertestuali espliciti e diretti taggati da un sito web "per divertimento" a qualsiasi altro sito web che offra giochi "reali" (con premi in denaro) sono severamente vietati.

Alla luce di quanto sopra, le attività di marketing consentite possono essere ulteriormente analizzate. Per una migliore comprensione dell'ambito della sicurezza oggetto di tali attività, e citando le linee guida dell'AGCOM, si segnala che sono escluse dal divieto le seguenti attività: “comunicazioni di responsabilità sociale d'impresa, quali, ad esempio, campagne di informazione sui giochi totalmente vietati e su quelli ammessi ma vietati ai minori, sui rischi a cui sono esposti i giocatori 'problematici', sui valori legati al gioco lecito e alla politica sul gioco lecito, sui rischi di usura connessi al gioco patologico, attivazione di corsi di formazione sulla ludopatia dedicati agli operatori di gioco,

Posto che una piattaforma “per divertimento” possa essere definita come offerta di una “scommessa senza azzardo”, e debba essere corredata di contenuti informativi sui rischi di deriva patologica, secondo il decreto, la sua sostenibilità è determinata dal successivo comma dell'art. Articolo 7 delle Linee guida AGCOM: “l'uso di un marchio individua, oltre ai giochi con vincita in denaro o ai servizi di gioco d'azzardo, ulteriori attività di natura autonoma, purché non sussista ambiguità sull'oggetto della promozione e che questa (promozione) non confrontare alcun elemento riferito al gioco (con un premio in denaro), se non per la mera denominazione dell'operatore".

Considerato il margine di interpretazione che le linee guida dell'AGCOM consentono, ciò che è certamente consentito va distinto da ciò che accade "de facto".

Attività di marketing vietate

In negativo, secondo il decreto e le linee guida, non è possibile comunicare promozioni, bonus o incentivi riguardanti il ​​gioco tramite newsletter, sms, avvisi push o qualsiasi altro mezzo alla clientela registrata su un "vero" portale di gioco.

Allo stesso modo, sono consentite tutte le comunicazioni relative all'offerta di giochi, comunicazioni tecniche o comunicazioni B2B; infatti, i principali concessionari online italiani operano da tempo con messaggi promozionali e giochi di incentivazione sia attraverso la loro clientela “for fun” che “for real”.

Inoltre, va ribadito che è espressamente vietata la concessione di bonus relativi a giochi “per davvero” – sotto forma di push alert, call for action, premi bonus o ricariche giochi.

Peraltro, potrebbero essere sanzionate dall'AGCOM le attività dei privati ​​(tipster) che hanno clienti nei loro gruppi privati ​​a cui concedono crediti gratuiti per il gioco “for fun” per ottenere promozioni/più abbonamenti.

Promozione di siti web "per divertimento"

In conclusione, anche se è prassi comune per i licenziatari online pubblicare newsletter ed emettere avvisi push, non esiste un adeguato supporto legale per questo comportamento; la prudenza e la promozione della consapevolezza dei possibili rischi sui portali “for fun” potrebbero non essere sufficienti. In ogni caso, gli aspetti reputazionali e di responsabilità sociale del gioco “for fun” dovrebbero essere sempre adeguatamente evidenziati.

Riassumendo, si potrebbe dire che è possibile promuovere sui canali TV italiani le seguenti attività di marketing relative a un sito web "for fun":

. confronti di quote "per divertimento";

. sfide (nei giochi "per divertimento") tra e contro i VIP;

. suggerimenti di informatori "per divertimento"; e

. premi relativi a qualsiasi concorso autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In aggiunta a quanto sopra, nell'ambito delle comunicazioni, anche se collegate a siti web "reali", si potrebbero considerare:

 

. un confronto delle quote "reale";

. Comunicazioni B2B ("lavora con noi" e simili); e

. televendite, ma finalizzate esclusivamente alla conclusione del contratto di gioco.

In altre parole, una mera esecuzione del gioco stesso senza alcun riferimento di natura promozionale.

E' certamente interessante guardare alle pratiche di mercato consolidate che sono state costantemente assunte fino ad ora e che coinvolgono "casi concreti" di accordi commerciali simili attuati da altri concessionari italiani di giochi online.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata anche alle questioni relative alla protezione dei dati. Tutti i portali "for fun" devono avere una pagina di registrazione nella quale all'utente verrà chiesto di inserire i dati necessari per aprire un account per fun (nome, cognome, email, password), e si raccomanda che l'utente dichiari, tramite il spuntando la relativa checkbox, di aver letto e compreso la privacy e cookie policy del sito web, con checkbox facoltativi per il consenso all'utilizzo di tali dati per finalità di marketing e profilazione.

Conclusione

In relazione all'attività sanzionatoria dell'AGCOM, è sicuramente di grande interesse conservare e analizzare le notizie di stampa e le segnalazioni degli operatori.

In ogni caso, sarebbe opportuno avvalersi di un valido supporto da parte degli uffici legali competenti, e garantire che ogni contenuto, ogni forma di promozione e ogni spazio informativo siano preventivamente esaminati e approvati.

L'adozione di tale modello di business, se attuata nei modi e con l'approccio suggerito, potrebbe ritenersi sufficientemente compatibile con le disposizioni del DL 87/2018 (il “Decreto Dignità”), così come definito nelle linee guida AGCOM.

A sostegno di questo modello è opportuno evidenziare la componente sociale del gioco "per divertimento" e "scommessa senza azzardo", ma anche la componente responsabile e la componente fortemente ludica di queste tipologie di gioco: sfide tra amici, sfide con VIP e contenuti in contrasto con i giochi rischiosi "per davvero".

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