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Home | News | Bando gioco online: così cambia la procedura

Agenzia Dogane e Monopoli, con Determinazione Dirigenziale Prot. n. 48344/RU Roma del 14 gennaio 2025, ha apportato alcune modifiche alla Determina del 17 dicembre 2024 emessa dopo la pubblicazione sulla Gazzetta dell’Unione Europea del bando per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta del gioco online ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n° 41/2024, tra le quali le più significative sono: non è più obbligatorio istituire una seconda sede in Italia e viene cancellato l’obbligo di certificazione sulla parità di genere. Tali modifiche, come si legge nel suddetto Provvedimento, arrivano dopo le comunicazioni pervenute al Responsabile unico del progetto “da parte di operatori, aventi sede legale al di fuori dell’Italia, interessati a partecipare alla procedura di affidamento, con cui si segnalano possibili criticità legate ad alcune previsioni contenute nelle Regole amministrative, potenzialmente in grado di rappresentare una restrizione alla libertà di stabilimento e alla circolazione dei servizi, in contrasto con gli articoli 49 e 56 del Tfue – Trattato di funzionamento dell’Unione europea e, altresì, di ledere il principio di massima partecipazione alla procedura di gara”. In particolare, nel paragrafo 5.2. è stato eliminato il periodo in cui veniva spiegato che “Tutte le società di capitali avente sede legale in uno Stato diverso da quello italiano devono istituire almeno una sede secondaria in Italia ai fini del domicilio fiscale, anteriormente alla sottoscrizione della convenzione, pena il diniego alla stipula della stessa.” Al punto 2 del paragrafo 9.1. è stato invece eliminato il periodo contrassegnato dalle lettere iv) UNI/PdR 125:2022 che prevede la “certificazione di parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo dell’aprile 2006. Al punto 4 del paragrafo 9.1. dopo le parole “presentazione di un piano degli investimenti” sono state aggiunte le parole “parametrato e ripartito in base al numero di concessioni richieste” mentre al punto 7 del paragrafo 9.1 dopo le parole “presentazione di una garanzia provvisoria” sono aggiunte le parole “parametrata al numero di concessioni richieste”.Al paragrafo 10.1, infine, dopo le parole “Pertanto, il valore della garanzia provvisoria deve essere pari a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00)” sono aggiunte le parole “per ogni concessione richiesta”. Le suddette modifiche, peraltro, “sono da considerarsi non strutturali e, quindi, non necessitano di una nuova pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in quanto lasciano impregiudicati ed immodificati tutti gli elementi essenziali dell’avviso della procedura di affidamento ivi pubblicato.