L’Avvocato Sbordoni, relatore nel workshop sul tema dei PVR nell’ambito di ICE 2026 tenutosi a Barcellona il 19-21 Gennaio scorsi, ha voluto precisare alcuni aspetti sulla situazione attuale a livello normativo e anche giurisprudenziale per quanto riguarda il payment e con il focus sul tema dei Pvr. “Quello dei Pvr è un po’ il punto dolente della riforma – spiega il legale – nel senso che è quello ancora sotto giudizio delle corti competenti e in questo caso del Tar del Lazio. Il Pvr è una figura che conosciamo, che nasce da lontano, nasce nel 2007, addirittura nel 2006 e da lì ha preso varie forme. Oggi è il punto di contatto tra fisico e online e per questo rappresenta da una parte un baluardo e da un’altra un problema da risolvere. Nell’idea dell’amministrazione, in realtà del governo, perché il decreto 41 del 24, che è quello che ha iniziato il riordino dei giochi occupandosi dell’online, prevede all’articolo 13 proprio la figura del Pvr istituendone il relativo albo, dove si dice che questi punti vendita, diciamo che ai punti del panel attuale, è quello che si svolge nel punto vendita, quindi il pagamento della ricarica del conto di gioco che ci interessa. Questo articolo 13 nei suoi 5 commi declinava alcune particolarità del Pvr, tra cui l’istituzione dell’albo e la tracciabilità, la rendicontazione e l’esecutività delle operazioni svolte nei Pvr”. “Fino ad oggi – prosegue Sbordoni – sappiamo e non sappiamo che comunque l’utilizzo del PVR è un po’ più elastico da parte di alcuni, molti, pochi operatori, perché si svolgono operazioni di ‘in and out’ che non trovano un riscontro diretto nella normativa. Proprio per limitare queste operazioni, questo articolo 13 ha previsto sia l’albo che il limite famoso sotto discussione dei 100 Euro di ricarica contanti per settimana per cliente, che ha creato una turbolenza enorme nel mercato, le condizioni di operatività, quindi nessun cash out né pagamento di vincite e la riconoscibilità del PVR tramite la posizione di una placca esterna o di un QR code identificabile. Il contratto standard che è da sottoscrivere e che viene comunicato nei suoi elementi essenziali da parte dell’amministrazione stessa è appunto l’obbligo di usare per i pagamenti strumenti che assicurano la tracciabilità della transazione, quindi cash con quel limite che abbiamo detto, mentre per le altre modalità se sono per esempio ‘scratch’ o altro vanno ricondotte al limite del cash. Tutto questo punto per punto, ma in particolare l’albo e il limite dei 100 Euro sono sotto giudizio perché da parte di alcuni operatori c’è stata un’impugnativa di questa norma al Tar del Lazio e ci troviamo a un ultimo rinvio che poi è salita in Consiglio di Stato perché c’è stato un giudizio che poi è andato in appello, Consiglio di Stato 26 settembre 2026, prossima data. Ecco che si crea quell’incertezza di applicabilità che secondo alcune istituzioni in realtà c’è, per come l’ho descritta, secondo altre deve attendere l’esito del giudizio. Quindi esito rimandato come detto a settembre”.
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