Il TAR Lazio, con sentenza 4004/25 pubblicata il 24 febbraio scorso, ha ritenuto che “anche alla luce di quanto statuito dall’art.4 commi 3-4 del D.Lgs n. 41/2024, l’obbligo di iscrizione all’Albo PVR, e più in generale le previsioni normative introdotte dal predetto decreto legislativo, nella parte concernente la rete degli esercenti e i rapporti di questi con i concessionari, non siano applicabili ai concessionari attuali (ossia a quelli in regime di proroga tecnica) e, quindi, nemmeno agli esercenti collegati a quest’ultimi, e siano perciò applicabili solo a valle dei rapporti concessori che si instaureranno all’esito della procedura ad evidenza pubblica prevista dagli artt.6, co.3 e 23, co.3 D.Lgs.n.41/2024”. La vicenda nasce a seguito della Determinazione Direttoriale di A.D.M. del 25 ottobre 2024, che ha apportato una sensibile modifica al settore dei PVR (Punti Vendita e Ricarica), istituendo l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza. Più nello specifico, la Determinazione Direttoriale sanciva per i PVR la necessaria iscrizione al detto Albo al fine di poter svolgere la relativa attività, individuando e regolamentando i requisiti oggettivi e soggettivi essenziali per ottenere l’iscrizione, e fissando il termine ultimo per quest’ultima al 26 novembre 2024, poi posticipato al 6 dicembre 2024 e infine al 12 febbraio 2025. Sin da subito, l’istituzione dell’Albo e l’obbligatorietà dell’iscrizione al medesimo hanno suscitato alcuni dissensi, anche generati dalla difficoltà di iscriversi online allo stesso e dalle tempistiche stringenti. Queste difficoltà, di conseguenza, hanno indotto un concessionario del gioco a distanza ad impugnare la suddetta Determinazione dinanzi al TAR del Lazio contestando l’immediata applicazione dell’obbligo di iscrizione all’Albo PVR per i concessionari in regime di proroga tecnica. Il TAR Lazio, nell’accogliere il ricorso, nella sentenza sopra indicata ha sostenuto che l’introduzione di nuove disposizioni, senza una fase transitoria, avrebbe alterato l’equilibrio economico delle concessioni esistenti, violando il principio di stabilità e legittimo affidamento sancito dalla normativa europea. Il TAR ha evidenziato, in sostanza, come ADM abbia erroneamente esteso l’obbligo di iscrizione all’Albo PVR ai concessionari già operativi, senza prevedere un adeguato periodo di transizione; questo avrebbe generato un impatto significativo sulle condizioni operative e finanziarie degli operatori, con ripercussioni sulla loro sostenibilità economica. La normativa europea sulle concessioni pubbliche, richiamata nella sentenza, prevede infatti che qualsiasi modifica agli obblighi concessori debba rispettare i principi di proporzionalità e affidabilità normativa. I Giudici amministrativi hanno, inoltre, sottolineato che ADM avrebbe potuto istituire l’Albo senza renderlo immediatamente vincolante per i concessionari in proroga, introducendolo gradualmente con l’assegnazione delle nuove concessioni previste dal decreto legislativo n. 41/2024. L’annullamento della Determinazione Direttoriale di ADM comporta, come conseguenza, la decadenza delle principali disposizioni dell’Albo PVR, tra cui l’obbligo di iscrizione per i concessionari in proroga e il limite di ricarica settimanale di 100 euro. Tuttavia, resta ancora incerta la posizione di coloro che avevano già provveduto all’iscrizione e al pagamento della quota di 100 euro prima della sentenza. ADM ha annunciato l’intenzione di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR del Lazio. Nell’eventualità in cui ADM vincesse, le iscrizioni già effettuate rimarrebbero valide mentre; in caso contrario, i pagamenti verrebbero congelati in attesa della pubblicazione dei nuovi bandi per l’assegnazione delle future concessioni online.
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