Il Consiglio di Stato ha accolto, in via cautelare, la richiesta di fissazione urgente dell’udienza per il giudizio nel merito relativa all’impugnazione della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha istituito l’albo dei Punti Vendita Ricarica (PVR) collegati alle concessioni per il gioco a distanza. La vicenda, come è noto (vedi News del 1.3.2025) nasce dal ricorso presentato al TAR Lazio da alcuni operatori del settore, i quali avevano impugnato a fine 2024 la Determinazione Direttoriale di A.D.M. del 25 ottobre 2024, che, istituendo l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, sanciva per i PVR la necessaria iscrizione al detto Albo al fine di poter svolgere la relativa attività, individuando e regolamentando i requisiti oggettivi e soggettivi essenziali per ottenere l’iscrizione e fissando il termine ultimo per quest’ultima al 26 novembre 2024, poi posticipato al 6 dicembre 2024 e, infine, al 12 febbraio 2025. Il TAR Lazio, con Sentenza n. 4004/25 del 24 febbraio scorso, aveva ritenuto che “anche alla luce di quanto statuito dall’art.4 commi 3-4 del D.Lgs n. 41/2024, l’obbligo di iscrizione all’Albo PVR, e più in generale le previsioni normative introdotte dal predetto decreto legislativo, nella parte concernente la rete degli esercenti e i rapporti di questi con i concessionari, non siano applicabili ai concessionari attuali (ossia a quelli in regime di proroga tecnica) e, quindi, nemmeno agli esercenti collegati a quest’ultimi, e siano perciò applicabili solo a valle dei rapporti concessori che si instaureranno all’esito della procedura ad evidenza pubblica prevista dagli artt.6, co.3 e 23, co.3 D.Lgs.n.41/2024”. A seguito dell’appello presentato da ADM, I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che le esigenze cautelari delle parti appellanti siano sufficientemente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio ed hanno fissato l’udienza pubblica per l’11 dicembre 2025. Con questa ordinanza, il Consiglio di Stato non entra ancora nel merito della legittimità del provvedimento amministrativo, ma si limita a stabilire una tempistica accelerata per la trattazione della causa.
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