La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza pronunciata il 16 luglio 2026 nella Causa C-421/24, ha confermato la legittimità della sanzione da 750.000 euro inflitta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) a Google Ireland Limited per la violazione del “Decreto Dignità” italiano, che vieta la pubblicità sul gioco d’azzardo. La vicenda inizia quattro anni fa, allorquando AGCOM aveva inflitto a Google / divisione di Alphabet una sanzione di 750.000 EUR per la diffusione di pubblicità relative al gioco d’azzardo sulla piattaforma video YouTube in violazione dell’art. 9 Decreto Legge n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità, “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”), il quale vieta “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”, divieto esteso, dal 1° gennaio 2019, anche alle “sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata”. I giudici di Lussemburgo hanno chiarito che “il diritto dell’Unione esclude i giochi d’azzardo dall’ambito di armonizzazione in materia di commercio elettronico, nonché tutte le attività che vi sono connesse”, a causa di considerevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale che sussistono in merito tra gli Stati membri. Allo stesso tempo, però, secondo la C.G.U.E., affittare uno spazio su un sito internet o un piattaforma (attività di hosting online) “non è intrinsecamente connessa ai giochi d’azzardo”, poiché essa consiste nella memorizzazione di contenuti forniti dall’utente in modo neutro, senza nessuna finalità di promozione. Quindi l’hosting online “non rientra nell’esclusione prevista dal diritto dell’Unione, bensì invece nella normativa europea sul commercio elettronico“. Nel caso specifico, Google avrebbe potuto essere esclusa da responsabilità solo nel caso di non conoscenza delle informazioni trasmesse o memorizzate. La Corte Europea, tuttavia, chiarisce che, nel momento in cui un operatore del web, allo scopo di concludere un accordo di partnership commerciale, esamina il tema principale di un canale di video oppure i video più visti o i più recenti di tale canale, nonché i relativi metadati, “acquisisce una conoscenza concreta del contenuto essenziale di un insieme di video e non può quindi sostenere di agire in qualità di prestatore intermediario“. Per questi motivi, Google può essere ritenuta responsabile “per i video su YouTube di un creatore di contenuti con il quale ha instaurato una partnership commerciale”. (fonte: agimeg)

