Fonte: agimeg.it
Approvato il 2 Marzo scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03.04.2024 serie generale n.78 il Decreto Legislativo n. 41/2024 contenente “disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza” in attuazione della Delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 15 della Legge n. 111/2023). Il provvedimento mira a riordinare e aggiornare la normativa riguardante i giochi pubblici, ovvero quei giochi a distanza e non, che offrono vincite in denaro. Questa riforma, voluta per migliorare il controllo e garantire una maggiore sicurezza nel settore, introduce nuove regole e principi che tutti gli operatori del settore dovranno seguire. Il Decreto si articola in sei titoli principali, che spaziano dalle regole generali e principi, al rapporto concessorio per i giochi a distanza, alla tutela e protezione del giocatore, alla gestione dei giochi a distanza, al contrasto dell’offerta illegale di gioco, fino a disposizioni finali che includono aspetti transitori. Più in generale, il suddetto Decreto ribadisce che la gestione, l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici sarà affidata a soggetti Concessionari, selezionati tramite gara pubblica, i quali dovranno rispettare severi requisiti di esperienza, affidabilità e capacità tecnica e, però, per operare in Italia, dovranno pagare tre CANONI sensibilmente aumentati: un ‘canone una tantum’ che passa dai precedenti 250mila euro a 7 milioni di euro (il 2.800% in più); un ‘canone annuale’ pari al 3% dei ricavi netti di ogni concessionario (il doppio rispetto al passato); una ‘fee annuale’ pari allo 0,2% dei ricavi netti dei concessionari per campagne informative e di comunicazione per il contrasto alla ludopatia. Viene anche disposto il rinnovo della gara del LOTTO (nel 2025) passando da una base d’asta di 700 milioni a un miliardo di euro. Si mette, inoltre, definitivamente la parola fine all’utilizzo del CONTANTE per i giochi online: chi vorrà ricaricare più di 100 euro cash, infatti, “dovrà necessariamente utilizzare strumenti elettronici di pagamento tracciabili e sicuri“. Viene ribadita, poi, la tutela dei minori e la lotta al gioco d’azzardo patologico, con l’introduzione di misure specifiche per prevenire comportamenti di gioco problematici. Il Decreto, inoltre, introduce importanti innovazioni per promuovere il “GIOCO RESPONSABILE” e proteggere i giocatori più vulnerabili. Tra queste, spiccano: a) la possibilità per i giocatori di impostare limiti di spesa, tempo trascorso a giocare e la perdita di denaro, oltre a sistemi di autoesclusione per chi sente di avere un problema con il gioco; b) Investimenti in campagne informativa: i concessionari saranno tenuti ad investire una quota dei loro ricavi in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati al gioco d’azzardo e promuovere comportamenti di gioco responsabile; c) limitazioni basate su comportamenti di gioco: sono previste limitazioni sugli importi depositati sui conti di gioco individuali, basate sull’età del giocatore e sui suoi comportamenti di gioco al fine di personalizzare le misure di protezione in base alle esigenze specifiche di ciascun giocatore; d) messaggi automatici di avviso: durante le sessioni di gioco, saranno inviati messaggi automatici che informano il giocatore sulla durata della sessione e sui livelli di spesa, specie al superamento di determinati limiti preimpostati; e) informazioni sul gioco problematico e supporto: i siti di gioco dovranno obbligatoriamente includere contenuti informativi sul gioco problematico, sulle modalità di prevenzione e sulle risorse di supporto disponibili per chi ne ha bisogno; f) strumenti di autoesclusione: sarà possibile per i giocatori autoescludersi dal gioco, sia temporaneamente sia per determinate categorie di prodotti, attraverso semplici procedure online; g) monitoraggio e controllo: il concessionario sarà dotato di strumenti avanzati per monitorare i livelli di rischio associati ai singoli giochi e controllare il grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico. Per garantire il rispetto delle nuove regole, il Decreto prevede un sistema di controllo e sanzioni per chi non si adegua, oltre a promuovere la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento illecito. Per quanto concerne la I.A., il suo utilizzo è previsto per migliorare l’individuazione dei siti a cui inibire l’accesso, in quanto sprovvisti di concessioni per offrire gioco a distanza e dunque illegali. Infatti, all’ Art. 22 (Contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione) comma 1 è previsto che “Con Regolamento sono stabilite le modalità per la esclusione dell’offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti sprovvisti di concessione, nonché, di concerto con la Banca d’Italia, le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative ad operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione”, mentre al comma 2 che “il regolamento di cui al comma 1 prevede altresì misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, che l’Agenzia, d’intesa con la Guardia di Finanza e avvalendosi della società di cui all’articolo 83 comma 15 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, preordinate alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l’accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’articolo 6”. L’utilizzo della I.A., quindi, è previsto per permettere all’ Agenzia Dogane e Monopoli (A.D.M.), d’intesa con la Guardia di Finanza e avvalendosi della società di cui all’art. 83 co. 15 decreto-legge n. 112/2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, di svolgere le funzioni previste dal successivo Comma 3 del sopra citato art. 22, ossia: a) redigere la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco a distanza direttamente ed esclusivamente riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’articolo 6; b) redigere, altresì, e aggiornare costantemente la lista dei siti informatici il cui accesso è inibito in quanto volti a una offerta non legale di gioco a distanza perché non riferiti ai concessionari di cui alla lettera a.