Primi assaggi del 2016
La Stabilità (Legge n. 208/15) è stata il sigillo normativo all’anno che ci ha lasciato. Anche questa Legge di Stabilità, come tutte le finanziarie/stabilità degli ultimi decenni tratta molto il settore dei giochi e delle scommesse.
Il primo provvedimento, previsto dalla Legge n. 208/15, è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (di seguito ADM) lo scorso 5 gennaio, e prevede il “condono bis”. Ed infatti la legge 28 dicembre 2015, n. 208 all’articolo 1, comma 926, ha riaperto i termini di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 28 dicembre 2014, n. 190, per la regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti che offrono scommesse con vincita in denaro per conto proprio, ovvero senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia. Con il decreto direttoriale del 5 gennaio 2015 veniva approvato il modello di dichiarazione d’impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In forza di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, ADM ha ravvisato la necessità di rinnovare l’approvazione del modello di dichiarazione previsto dal citato decreto direttoriale del 5 gennaio 2015: “dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 88 Tulps, nonchè di collegamento al totalizzatore nazionale”. Per l’effetto della menzionata dichiarazione entro il 31 gennaio 2016 i potenziali centri condonandi dovranno impegnarsi ad effettuare:
1) versamento attraverso modello F24-accise della somma di euro 10.000, per ciascun punto;
2) domanda per il rilascio del titolo di cui all’articolo 88 del Tulps (regio decreto n. 773 del 1931) da parte della Questura territorialmente competente;
3) sottoscrizione entro il 29 febbraio 2016 del disciplinare di raccolta di scommesse predisposto dalla Agenzia e dalla stessa reso disponibile sul proprio sito istituzionale;
4) collegamento al Totalizzatore nazionale;
5) versamento, per ciascun punto di offerta di scommesse oggetto di regolarizzazione, dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l’accertamento, determinata con le modalità di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016.
Come nel precedente condono, anche nel nuovo condono bis i CED/CTD che hanno intenzione di regolarizzare la propria posizione potranno scegliere di diventare un punto aggiuntivo della reta fisica di raccolta di un operatore già concessionario di giochi pubblici, oppure di diventare titolare di rete fisica di raccolta di scommesse solo in cui si hanno però minimo 50 punti. Ci sono meno aspettative per il Condono bis, per il quale il Governo non ha fatto previsioni in fatto di entrate. Il legislatore ritiene, però, che sia un’opportunità per tutti i bookmakers che hanno intenzione di partecipare al prossimo bando di gara, ed anche per i singoli punti vendita che magari non avranno difficoltà a farsi rilasciare e rinnovare la licenza ex art. 88 TULPS. Da non dimenticare poi che nella Stabilità 2016 è prevista la possibilità di continuare la raccolta di gioco per coloro che parteciperanno al bando di gara da emanare dopo il 1 maggio. Gara cruciale, sempre che sia raggiunto un accordo in conferenza di servizi: altrimenti si rischia che l’attuale rete comprensiva dei due condoni sia quella destinata a formare il mercato per anni.
Da ultimo si deve rilevare che questa procedura bis è caratterizzata da un quadro giurisprudenziale tributario ben diverso da quello dello scorso anno; negli ultimi mesi, infatti, oltre i rimandi alla Corte Costituzionale si deve segnalare la sentenza n. 2000/10/2015 del CTP Torino, secondo la quale i CTD che operano nell’ambito di scommesse per bookmaker esteri privi di concessione devono corrispondere le imposte sui redditi soltanto sulle provvigioni maturate e non anche sull’ammontare delle scommesse stipulate dagli stessi bookmaker esteri grazie al loro intervento. Con questa motivazione la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha accolto uno dei ricorsi intentati dal gestore di un centro collegato a un bookmaker parallelo, cui l’Amministrazione in ottemperanza di una norma primaria aveva chiesto il pagamento del prelievo sull’ammontare complessivo delle scommesse inoltrate al bookmaker. Il principio espresso dalla Commissione Tributaria piemontese non può essere in alcun modo condiviso. La normativa primaria ha ben individuato i soggetti della filiera: i CTD e CED ed i bookmakers. Si spera quindi che nell’eventuale secondo grado di giudizio si facciano valere i principi normativi corretti e non si creino altre situazioni fonti di incertezza.