GAD: istruzioni per l’uso
Secondo i dati pubblicati sul sito di AAMS nei primi cinque mesi 2011 la raccolta complessiva online è stata di oltre 2 miliardi di euro, in calo del 6,8% rispetto ai 2,2 miliardi dell’’analogo periodo 2010. Il lancio dei nuovi giochi dara’ nuova linfa al settore, anche se l’arrivo dell’estate comporta un calo fisiologico delle giocate on line.
E comunque dopo tre anni d’attesa dal prossimo mese assieme ai cash games, entrano in vigore le nuove regole per la raccolta del gioco on line, di certo più dettagliate, ma anche piu’ omogenee ed ordinate di quelle attuali. AAMS, con circolare pubblicata la scorsa settimana, recante “Precisazioni inerenti le modalità operative per la presentazione delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza” ha specificato che i concessionari per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stati ammessi a inoltrare istanza di autorizzazione per i giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, a partire dal 9 marzo u.s.. Gli stessi operatori “bersani”, che hanno adeguato la propria concessione ai dettami della legge n. 88/09 (c.d. Legge comunitaria per il 2008), potranno avviare la raccolta dei giochi solo all’esito della sottoscrizione dell’atto di integrazione della convenzione.
Poiché la sottoscrizione dell’atto integrativo deve avvenire – ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 3, comma 2, del Decreto Direttoriale del 9 marzo 2011 – entro 120 giorni a partire dal 9 marzo u.s., ovvero entro il 6 luglio 2011, l’avvio della raccolta, come previsto nella circolare del 3 febbraio 2011, potrà essere attivata a partire da lunedì 18 luglio 2011 (terzo lunedì del mese), ed a seguire ogni primo e terzo lunedì del mese. Chi adegua parte con i nuovi giochi e con le nuove regole sui bonus, che hanno trovato una loro identità essendo oggetto di una specifica circolare di AAMS pubblicata sempre la scorsa settimana (Disciplina dei giochi di abilità, dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza. Indicazioni sull’uso dei “bonus”). L’Amministrazione, considerato che i giochi on line disciplinati dal Decreto del 10 gennaio 2011 prevedono la possibilità per il concessionario di assegnare “bonus” e altre forme di “gettoni virtuali”, il cui utilizzo da parte dei giocatori è parte integrante dello svolgimento dei giochi stessi, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni ai concessionari in relazione alla definizione delle modalità di gestione dei bonus, ed al rapporto tra tipologia di bonus consentiti e relativa applicazione dell’imposta unica. Per i giochi di abilità a distanza il concessionario di riferimento deve definire e rendere note al giocatore le modalità con le quali questi può ottenere bonus da utilizzare per l’acquisto dei diritti di partecipazione. I bonus sono soggetti all’imposta unica stabilita nella misura del 3 per cento della raccolta. Novità assoluta rispetto al passato: infatti prima i bonus non erano soggetti a tassazione. I bonus non sono mai prelevabili dal giocatore. E questo nelle intenzioni di AAMS ad arginare una pratica oramai diffusa che ne prevede la conversione in denaro nell’immediato. Possono essere prelevati invece gli importi delle eventuali vincite conseguite utilizzando i bonus. In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della legge 7 luglio 2009, n. 88), i bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all’Erario, ma il concessionario ci deve comunque pagare le tasse!
In relazione ai giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte a solitario organizzati in forma diversa dal torneo (limitatamente alla modalità in solitario) il concessionario può assegnare bonus e fun bonus. Riepilogando, per quanto riguarda i bonus:
1) possono far parte della posta iniziale da soli o insieme con il credito di gioco;
2) devono essere giocati almeno una volta per potere essere trasformati in credito di gioco.
3) per la loro gestione sono ammesse restrizioni al credito di gioco, collegate alle modalità di assegnazione degli stessi bonus e di utilizzo dei bonus e del credito di gioco stesso. Al termine delle sessioni di gioco che prevedono restrizioni al credito di gioco, fino al soddisfacimento delle condizioni di utilizzo dei bonus, il concessionario accredita la posta finale sul saldo disponibile, distinguendola nelle due componenti, credito di gioco e bonus, come risultanti al termine della sessione, dando contestuale informazione al giocatore dell’ammontare delle rispettive componenti.
4) Il concessionario rende disponibile ed accessibile al giocatore lo stato di utilizzo del bonus e i requisiti di gioco ancora necessari per il soddisfacimento delle condizioni di utilizzo dello stesso.
5) Ai fini del calcolo dell’imposta unica, i bonus sono equiparati al credito di gioco.
6) Non sono mai prelevabili dal giocatore.
7) In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni i bonus, come per il poker a torneo, non sono computati nelle somme devolute all’erario.
Per questa tipologia di gioco (torneo) sono previsti altresì i fun bonus – la new entry - che possono essere utilizzati esclusivamente in apposite sessioni di gioco. Il concessionario accredita un bonus in relazione alle eventuali vincite conseguite utilizzando fun bonus, sul conto di gioco del giocatore. Nell’ambito di tali sessioni di gioco non possono essere attribuite vincite, anche da jackpot, che incrementino il credito di gioco. L’operatore titolare della concessione, deve rendere disponibile e facilmente accessibile al giocatore lo stato di utilizzo del fun bonus, i requisiti di gioco ancora necessari per il soddisfacimento delle condizioni di utilizzo dello stesso e della non assimilabilità dei fun bonus al credito di gioco.
Le giocate, effettuate utilizzando fun bonus, non consentendo vincite in denaro, non concorrono al calcolo dell’imposta unica, né alla determinazione dei massimali della garanzia che il concessionario deve prestare ai sensi dell’art. 15 dell’atto di convenzione né alla determinazione del canone.
Anche questa nuova tipologia di bonus non è mai prelevabile dal giocatore. In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni i fun bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all’Erario.
Le sessioni di gioco effettuate utilizzando fun bonus devono garantire la stessa percentuale di ritorno al giocatore (%RTP) prevista per le analoghe sessioni di gioco che danno diritto a una vincita in denaro.
Infine per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo tra giocatori, diversi dal solitario, il concessionario può assegnare bonus con le condizioni dallo stesso stabilite, approvate dall’Amministrazione e rese preventivamente note ai giocatori-consumatori.
La posta iniziale necessaria per l’effettuazione dei colpi può essere costituita da bonus, da credito di gioco o da una combinazione di entrambi, fermo restando che, una volta iniziata la sessione dei giochi, il bonus è equiparato al credito di gioco.
Il fatto che i bonus siano stati trattati in maniera così analitica e dettagliata è un chiaro segnale che il gioco pubblico si sta evolvendo, avvicinandosi sempre piu’ all’offerta del c.d. mercato libero (spesso fin troppo libero, a danno di tutti) e quindi alle esigenze dei giocatori-consumatori. E per questo che il livello di tutela – che a nostro avviso deve necessariamente riguardare anche l’operatore-concessionario – non puo’ che essere garantito dallo Stato di riferimento, che peraltro fa pagare il proprio servizio in anticipo. Ben vengano anche i dibattiti a livello europeo sulla sicurezza e sul controllo delle attivita’ di gioco (seppure ad oggi esclusivamente focalizzati sull’on line), purche si rispetti sempre quell’equilibrio tra tutela, mercato e liberta di determinazione dell’individuo, sia esso il singolo o l’impresa, che sebbene a seconda dei tempi possa essere diversamente interpretato, non deve mai mancare.
L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”