Riciclaggio e gioco pubblico
Dal 1 marzo 2010 le disposizioni del decreto legislativo n. 231/07, “Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose” si devono applicare anche alla raccolta di gioco pubblico terrestre. Per il gioco on line già dovrebbero essere entrate in vigore e dunque operative.
A norma dell’art. 24, gli operatori che svolgono l’attività di gestione dei giochi sia terrestre che on line procedono all’identificazione ed “alla verifica d’identità di ogni cliente per un importo superiore a 1.000 euro”.
Per il gioco c.d. fisico, che ha perso di fatto in parte il proprio anonimato, devono essere acquisite e conservate le informazioni relative:
- ai dati identificativi;
- alla data dell’operazione;
- al valore dell’operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati (art. 24, comma, 3 del citato decreto legislativo).
Di contro i concessionari che operano on line e “consentono” quindi “ operazioni di ricarica di conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto (…..) devono registrare e acquisire le informazioni relative:
- ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto di apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;
- alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
- al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;
- all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.”
Per il gioco on line questi dati sono già in possesso dei concessionari, mentre gli operatori terrestri potrebbero risultare meno pronti ad attuare la normativa, anche perché ad oggi non sono state date indicazioni di sorta da parte delle competenti Autorità. Cambiano anche le modalità di registrazione dei dati richiesti; gli operatori on line devono, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 della norma in esame, istituire un archivio informatico “formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l’immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione” (art.37, comma 2).
Peccato però che sebbene gli obblighi di registrazione a carico dei concessionari on line siano entrati già in vigore a seguito di un provvedimento del 31 dicembre 2009 emanato dalla Banca d’Italia, le disposizioni per la tenuta dell’archivio informatico si applicheranno ai rapporti continuativi e alle operazioni poste in essere a partire dal 1 giugno 2010. I criteri di registrazione per il terrestre sono disciplinati dall’art. 39 del decreto legislativo che qui ci occupa, che prevede in capo agli operatori l’obbligo di registrare i dati relativi dei clienti e delle loro giocate attraverso: a)“i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute”. In alternativa istituire l’archivio unico informatico, oppure un registro della clientela, che deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina, e tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi ed abrasioni.
Inoltre i concessionari dovranno immediatamente segnalare operazioni sospette “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo” (art. 41 del decreto de quo). Nel caso in cui dovessero omettere di inviare queste informazioni, gli operatori rischiano sanzioni importanti ed addirittura la reclusione. Allo stato però gli indicatori di anomalia, che dovrebbero facilitare gli operatori ad individuare proprio le operazioni sospette, ancora non sono stati resi noti dal Ministero dell’interno. E’ evidente quindi che sebbene la normativa sia in vigore, la mancanza di diversi passaggi attuativi crea difficoltà – se non impossibilità – agli addetti ai lavori nella sua applicazione.
Buoni propositi dunque, da parte del legislatore, ma ritardo nel fornire le indicazioni che rendano concreto il lavoro fatto.