Le 228 concessioni del Bingo in gara
Lo scorso 26 luglio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento di 228 concessioni per l’esercizio tramite rete fisica del gioco del bingo.
La gara viene indetta ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 147/13, che all’art. 1 commi 636 e seguenti stabilisce che: “(….) Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenzialeconl’esigenzadi perseguire, inmateriadi concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell’anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
a) introduzione del principio dell’ onerosita’ delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l’attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a sei anni; (…)
e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell’entita’ della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell’Amministrazione statale, durante l’intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi,dei livellidiservizioediadempimentodelle obbligazioni convenzionali pattuite. (……….)
638. Per soddisfare comunque l’eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell’anno 2014 ai sensi del comma 636, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresi’ poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 636.”
Con le 228 concessioni si otterrà l’autorizzazione all’esercizio tramite rete fisica, in sale dedicate del gioco del Bingo, come istituito dal D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e disciplinato dal regolamento di gioco approvato con decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
La durate delle concessioni dovrebbe essere di sei anni (72 mesi si legge nella Gazzetta Ufficiale), salvo le proroghe tecniche, che saranno comunque ben individuate nello schema di convenzione accessivo alla concessione.
Le garanzie saranno DUE. La prima sarà la garanzia cd “provvisoria” per la partecipazione alla procedura di affidamento in concessione, che dovrà essere costituita attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa di ‘importo pari ad euro 60 000 euro per ciascuna concessione di cui si richiederà l’assegnazione. La garanzia provvisoria dovrà avere efficacia e validità per un periodo di un anno dalla scadenza del termine finale di presentazione delle offerte e dovrà prevedere l’obbligo dell’emittente di rinnovarla, su richiesta di ADM qualora la stipula della convenzione non avvenga entro il detto termine, e comunque fino alla data della stessa stipula. La seconda garanzia contemplata dalla Legge n. 147/13 sarà prestata a copertura degli obblighi della concessione in favore di ADM. L’importo dovrebbe essere pari ad euro 300.000,00; in sede di partecipazione al bando potrebbe essere richiesta da ADM un’ impegno al rilascio della seconda garanzia.
L’affidamento in concessione potrà avvenire solo nei confronti di società di capitali. Ne deriva che in sede di presentazione della domanda entro e non oltre le ore 17.00 del 21 ottobre p.v. le imprese individuali, le società di persone, le società costituende, i consorzi e le società consortili di persone devono espressamente obbligarsi a costituirsi o trasformarsi in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, e prima della sottoscrizione della convenzione. La costituzione o la trasformazione nella società di capitali costituisce condizione essenziale per la sottoscrizione della convenzione. Sono richiesti come conditio sine qua non tre requisiti: il primo requisito è quello inerente il titolo di operatore di gioco. Si può partecipare solo se si commercializza sulla base di una concessione, autorizzazione o altro valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato dall’autorità competente degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo, per almeno una tipologia di gioco corrispondente od assimilabile ad una di quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito ADM.
La verifica dei requisiti è effettuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le cause di esclusione dalla procedura selettiva sono dettagliate nelle Regole amministrative di cui alla presente procedura.
Il secondo è quello relativo alla capacità economica e finanziaria, bisogna infatti dimostrare al momento della presentazione della domanda di aver conseguito ricavi come operatore del gioco non inferiori a 2 000 000 euro. I soggetti costituiti da meno di due anni potranno dimostrare la capacità economico-finanziaria con idonee referenze rilasciate da almeno due istituti bancari. Altra condizione per poter partecipare è quella inerente all’assenza di posizioni debitorie – definitivamente accertate si intende – nei confronti dell’Amministrazione di importo superiore ai 10.000,00 euro.
Il terzo è quello relativo alla capacità tecnica che dovrà essere mantenuta per l’intera durata della concessione. Le infrastrutture tecnologiche dedicate alle attività oggetto di concessione dovranno risiedere in uno degli Stati dello Spazio economico europeo.
La base d’asta, e cioè il c.d. prezzo della concessione, dovrebbe essere duecentomila euro, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 147/13. Il corrispettivo di concessione dovrà essere così distribuito:
a) la prima tranche alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione
b) la seconda alla data di sottoscrizione della convenzione della nuova concessione.
Da quando è stata pubblicata la legge si paventa che il bando sarà oggetto di censura davanti al Tar Lazio. E questo da parte di due diverse fazioni. Quella esterna al sistema, che oramai nel rispetto delle migliori tradizioni, avendo impugnato anche il bando di rete, non perdera l’occasione di presentare il proprio ricorso per attaccare il sistema concessorio pur senza essere interessata alla modalità di gioco. La seconda fazione, c.d interna, potrebbe essere costituita da alcuni soggetti già titolari di concessioni del gioco del bingo, che ad oggi non comprendono come vada interpretato il termine “RIATTRIBUZIONE” individuato dalla norma primaria (Legge n. 147/13), che a dir loro dovrebbe garantire due diverse modalità di partecipazione all’interno della stessa gara. Il 21 ottobre è lontano ma non troppo, e sarà interessante vedere se verranno proposti ricorsi o se i quesiti che saranno posti alla stazione appaltante ADM potranno avere risposte esaustive.
(articolo pubblicato su TS – Totoguida Scommesse del 5 agosto 2014)