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Totem: cui non prodest?

L’estate sfuma lentamente, e lascia irrisolti per gran parte degli operatori del gioco dilemmi, nati nel caldo intenso del mese di luglio. Alcuni operatori in adempimento a quanto stabilito dalla p. a. hanno bloccato i loro totem (“Non è consentita la raccolta dei giochi a distanza con vincita in denaro effettuata presso sedi fisiche – agenzie di scommesse, corner -, se pur di soggetti che abbiano ottenuto le concessioni”, recita la circolare del 20 luglio scorso”), e ligi al dovere hanno spento le macchine, le stesse che fino ad oggi avevano garantito buone entrate per le loro imprese, sperando che prima o poi possano essere rimesse in esercizio.

Altri invece, ritenendo che il dictat della p. a. non fosse così di pronta soluzione, continuano a tenere i totem accesi raccogliendo gioco pubblico legalizzato, argomentando a loro difesa quello che alcuni Tribunali della Libertà del nord Italia – pronunciatisi a seguito di impugnative di sequestri di totem, appunto – avrebbero sancito: con i totem non si fa intermediazione, ma essendo il sistema collegato ad un operatore, titolare di una licenza di gioco pubblico, chi gioca non viola nessun principio né tantomeno commette un reato. E nel bailamme che ha seguito il provvedimento si sono verificati anche casi anomali, che meritano di essere menzionati:

  • Nei in alcuni verbali d’ispezione redatti a seguito delle previste verifiche tecnico-amministrative, è stato esplicitamente richiesto ai concessionari di procedere con la richiesta di autorizzazione presso AAMS per l’installazione dei TOTEM.
  • In una città dell’Emilia Romagna, all’interno di un punto di raccolta di gioco pubblico legalizzato, i totem erano stati sospesi dall’Autorità di pubblica sicurezza per controllare la regolarità dell’operatore di riferimento, ma una volta accertato che questi era regolarmente in possesso della licenza, il servizio è stato riattivato;
  • Alcune aziende stanno commutando le vecchie apparecchiature in totem multiservizi, destinati all’e-commerce, ricariche telefoniche e pagamento utenze. Scelta interessante, che dovrebbe quantomeno garantire la possibilità per quelle imprese di non perdere la clientela dei totem, che naturalmente produce usufruendo degli altri prodotti di gioco – e non – del punto di raccolta.

Un’altra difficoltà riscontrata da operatori ed esercenti, è quella che riguarda la comunicazione nei confronti del consumatore-giocatore. A questi infatti che si è abituato a poter giocare a poker mentre beveva il caffè con i propri amici, come si fa a spiegare che tutto ad un tratto i totem sono diventati illegali? Il messaggio potrebbe rivelarsi controproducente – dicono gli interessati – causando sfiducia nelle stesse istituzioni con conseguente riavvicinamento al c. d. “nero”. All’origine infatti fu la scarsa attitudine all’uso di internet, specialmente per il gioco a portare quegli operatori pionieri della raccolta on line verso una promozione “a terra” della propria offerta, fatta di carte ricarica e di kit di iscrizione (ricordiamo tutti Totosì), considerato che era (come sarà fino alla entrata in vigore del decreto attuativo della legge c. d. comunitaria) necessario sottoscrivere un contratto cartaceo tra cliente ed operatore-concessionario, per l’apertura del conto gioco.

Uno studio sociologico commissionato da alcuni operatori dell’on line ha messo in rilievo un altro fattore importante, che tutt’ora permane in misura rilevante, e cioè l’attitudine del giocatore, anche potenziale, italiano ad effettuare le proprie operazioni di gioco – qualsiasi esse siano – nel tempo che esso dedica all’intrattenimento, o piuttosto alla pausa di evasione, in quei luoghi (ed orari) meta dei riti quotidiani (quali il caffè o la colazione o la pausa pranzo o l’aperitivo), favorendo la destinazione tipicizzata dalla presenza di offerta di gioco pubblico: in altre parole, il bar. I ricercatori rilevano che la scelta dell’utilizzo di internet per l’effettuazione delle giocate, qualsiasi esse siano, dall’abitazione o dall’ufficio (per ragioni ovvie sarebbe opportuno non proporre affatto quest’ultimo, specie da parte delle autorità e dei concessionari pubblici) comporterebbe una modifica comportamentale che scinda le attività di intrattenimento da quelle di pausa, e che sebbene potrà essere una tendenza in aumento nel prossimo futuro, ad oggi non è praticata a sufficienza. Qui notiamo noi sarebbe opportuno – se non indispensabile – per dare il giusto valore a ricerche, critiche supposizioni e anche provvedimenti, utilizzare appieno i dati e assemblare le statistiche (dove statistica è intesa come quella scienza che studia i modi – descritti attraverso formule matematiche – in cui una realtà fenomenica– limitatamente ai fenomeni collettivi – può essere sintetizzata e quindi compresa), consapevoli tutti che i dati sono disponibili: si tratta crediamo solo di costi e di disponibilità di personale, e su questo sappiamo che il problema nella p. a. non è banale. Certo che la differenza tra la raccolta degli apparecchi da intrattenimento rispetto a quella dell’on line in generale e del c. d. on line “puro”in particolare è significativa del fenomeno. Cosi come – se il dato fosse disponibile – nell’ambito dell’on line, categoria skill games. Al di là delle diatribe su singole categorie o prodotti di gioco (tra l’altro, ma se le tanto temute slot on line, nemico pubblico numero 1 per VLT e Slot, fossero semplicemente non autorizzate?) il risultato ottenuto in questi anni è proprio quello della canalizzazione del gioco in circuiti controllati, proprio come letteralmente hanno auspicato – o meglio comandato – sia la Corte di Giustizia che la Cassazione.
Come in tutte le democrazie, la discussione ed il dibattito sono benvenuti e non possono essere altro che produttivi. Ben venga poi per mettere ordine e garantire il legittimo affidamento di tutte le categorie interessate (giocatori e concessionari) un testo unico, che pero non scenda troppo nei dettagli, stabilendo i principi fondanti a cui la regolamentazione secondaria debba riferirsi.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale “TS”

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