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Le ticket redemption

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla diffusione nelle sale giochi di macchinette consentite ai minori di 18 anni, le “ticket redemption”.

ADM in una nota di qualche anno fa faceva a tal proposito presente che “le ticket redemption, apparecchi senza vincita in denaro a cui possono giocare anche i minori «non possono riprodurre il gioco del Poker e gli altri giochi d’azzardo o da casinò, quali, ad esempio, la roulette, il black jack, lo chemin de fer, il baccarat né giochi di contenuto ritenuto osceno o violento». L’utilizzo di apparecchi che violano queste prescrizioni, ben faceva presente ADM, «è illegale e gli stessi devono essere sequestrati», tanto è vero che -si legge ancora nella nota -detti apparecchi erano stati oggetto di sequestro.

Nella legge di stabilità 2013 -Legge 24 dicembre 2012 n. 228- era prevista «l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per aggiornare le caratteristiche tecniche» degli apparecchi senza vincita in denaro e «individuare le tipologie di apparecchi di nuova introduzione», tra cui anche le ticket redemption. «Ferma restando la illiceità degli apparecchi che riproducono giochi da casinò o i meccanismi tipici delle slot – si legge ancora nella nota – fino all’emanazione del decreto ministeriale restano valide le regole stabilite dal decreto direttoriale dell’8 novembre 2005 e successive integrazioni». ADM «dopo aver effettuato una complessa attività di monitoraggio dei nuovi apparecchi, presenti sul mercato nazionale e internazionale, nonché una interlocuzione con i principali produttori e importatori di questi apparecchi» aveva predisposto lo schema di decreto ministeriale che, prima della sua adozione, necessitava dell’esame preventivo da parte degli Organi comunitari. Anche le Regioni stanno promulgando norme che vietano o quantomeno limitano l’accesso alle ticket redemption da parte dei minori. E seppure stavolta a ragione, sempre – secondo chi scrive – eccedendo la propria competenza.

Fra le Regioni che hanno presentato proposte in questo senso vi sono la Liguria, dove il Consiglio ha approvato una mozione che impegna la Giunta regionale ligure “ad adottare tutte le misure protettive (comprese adeguate campagne di sensibilizzazione destinate ai genitori) contro i contenuti potenzialmente pericolosi di suddette app per smartphone e tablet, contro le scommesse per smartphone, contro i ticket redemption destinati ai minori“, e il Friuli, che ha approvato nella manovra di Bilancio un emendamento che vieta ai minori di anni 18 l’utilizzo delle ticket redemption, pena una sanzione di 500 euro per il gestore della sala giochi che non fa rispettare questo divieto. Il Piemonte ha approvato l’ordine del giorno ‘Contrasto della ludopatia e di eventuali attività ad essa prodromiche’, che invita la Giunta a “operare un monitoraggio puntuale del tipo di fenomeno descritto, in particolare verificando la diffusione delle macchine destinate a un pubblico minorenne, in ogni caso promuovendo un’informazione atta a generare la maggior consapevolezza dei funzionamenti di queste macchine, dalle distorsioni cognitive più comuni, all’illusione del controllo, fino a condividerne ed esplicitarne le conseguenze sociali e i rischi sanitari connessi ai potenziali giocatori“, mentre in Valle d’Aosta è lo stesso presidente della Regione a firmare un emendamento diretto a impedire ai minori di 18 anni l’utilizzo delle ticket redemption.

Da ultimo, si segnala anche il recentissimo intervento normativo della Regione Emilia-Romagna, con il quale si vuole contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e delle forme di gioco che possono risultare particolarmente nocive per i minori, fino a chiarire che l’intenzione del legislatore romagnolo è rivolta a vietare ai minori esclusivamente l’utilizzo di apparecchi della tipologia ticket redemption. A tal proposito all’art l della legge regionale in fase d’approvazione è previsto che “Il comma 8 bis dell’ articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente: “8 bis. È vietato ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)”.

Per dovere di cronaca è però necessario evidenziare che i Giudici non sono tutti dello stesso avviso. Circa un anno fa (febbraio 2016) veniva a tal proposito pubblicata una sentenza del Tribunale di Firenze nella quale era messa in rilievo l’innocuità delle ticket redemption e il loro non essere assoggettate alla normativa vigente in materia di giochi con vincita in denaro. I giudici toscani, nell’accogliere il ricorso di un operatore a cui avevano sequestrato due apparecchi per la mancata esposizione del nulla osta di esercizio previsto dalla normativa del settore, hanno infatti sancito che “i giochi di abilità, le macchine da gioco che non danno premi o che danno premi unicamente sotto forma di giocate gratis” non rientrano nell’esclusione (di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h) della Direttiva Servizi (123/2006/Ce) “che invece comprende i servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi, in particolare, i giochi numerici quali le lotterie, i biglietti ‘gratta e vinci’, i giochi d’azzardo offerti nei casinò o nelle strutture autorizzate, le scommesse, il gioco del bingo e i giochi di azzardo offerti da o a beneficio di associazioni caritative o istituzioni senza scopo di lucro“. Per tale ragione, agli apparecchi di cui al comma 7 del Tulps (ovvero, videogiochi e simili) non si devono applicare le norme previste per slot machine e altri giochi gestiti da ADM. A differenza di altri tribunali, quello fiorentino individua la posta di gioco quale unico elemento determinante per valutare se un gioco o una modalità di gioco può creare problematiche o stimolare comportamenti patologici. Da rivedere.

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