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Le modalità di riduzione delle AWP: scelta corretta?

L’art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016)  recita testualmente  che: “(….) con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e’ disciplinato il processo di evoluzione tecnologica  degli  apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di  cui  al  citato  articolo 110, comma 6, lettera a), non possono piu’ essere rilasciati dopo  il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il  31 dicembre  2019.

A  partire  dal  1º  gennaio  2017  possono   essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi  che  consentono  il  gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la  riduzione  proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalita’ di tale  riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi  nulla  osta  e  le  modalita’,  anche  rateali,  del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale”.

L’art. 6-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 96/17 (intervenuto in maniera decisa sul tema), ha stabilito che la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi alle AWP (art. 110, comma 6 lett. a), TULPS) “è attuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017” . Detta disposizione (art. 6 bis) prevede gli steps delle riduzioni:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero  complessivo  dei  nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

Ed ancora:  “(…) i concessionari  della  rete  telematica  procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del  numero  di  nulla  osta  attivi  ad  essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla  riduzione  sino  al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di  essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

Al 30 aprile 2018, quindi – almeno secondo le considerazioni del MEF -, il numero totale degli apparecchi dovrebbe essere ridotto in una misura pari al 30% di quelli che erano attivi al 31 luglio 2015, secondo quanto previsto dalla Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).

In attuazione del decreto legge citato, interveniva poi il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2017, registrato in data 17 agosto 2017, con i cui 4 articoli (anzi 3, il quarto che disciplina le disposizioni transitorie e finali non può essere tenuto in considerazione), ha riorganizzato tutto il mercato degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) TULPS.

L’articolo 1 riporta le disposizioni della normativa primaria ribadendo il numero dei nulla osta che dovranno essere attivi al 31 dicembre 2017 (345.000 unità), ed al 30 aprile 2018 (265.000 unità). All’art. 2 vengono indicati gli adempimenti in capo ai concessionari di rete che dovranno:

  • nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2017 procedere con la riduzione di almeno il 15% dei nulla osta delle AWP di cui risultano titolari al 31 dicembre 2016;
  • entro  il  30  aprile  2018   alla  ulteriore  riduzione del numero dei nulla osta fino al raggiungimento di una riduzione  complessiva  in  misura  pari  ad  almeno  il   34,9%   del  numero di  nulla osta di cui risultano intestatari alla data del 31  dicembre 2016.

Al successivo comma 2 è previsto altresì che nel solo caso in cui i nulla osta in esercizio al 30 aprile 2018 siano inferiori a 265.000, i concessionari di rete dal 1 maggio 2018 potranno avanzare istanza di rilascio di nuovi nulla osta fino al raggiungimento del detto numero.

L’art. 3 infine  prevede le modalità dei procedimenti di  revoca adottati da ADM,  dei nulla osta in eccedenza al 31 dicembre 2017 ed al 30 aprile 2018. Ecco i “criteri di scelta” in base ai quali ADM dovrà revocare i provvedimenti in eccedenza:

a) l’analisi della distribuzione  territoriale  dei  nulla  osta  del  concessionario  sul  territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30 aprile 2018, a seguito delle riduzioni;

b) l’attribuzione dell’eccedenza a ciascuna  regione  di  pertinenza  in  quote  proporzionali alla distribuzione territoriale, come sopra rilevata;

c) l’individuazione dei nulla  osta  eccedenti  nell’ambito  di  ciascuna  area  regionale,  in funzione  degli  apparecchi  da  intrattenimento  che  hanno registrato,  nei  dodici  mesi precedenti,  la  minore  raccolta  media  di  gioco  su  base  giornaliera,  calcolata  al  netto dei  giorni di mancato funzionamento degli stessi.

Nel caso in cui il concessionario non proceda con la revoca/rottamazione dei nulla osta in eccedenza, rischia la sanzione pecuniaria pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00).

Al di là dei numeri e delle percentuali di riduzione che sembrano coincidere almeno per il momento, resta il problema che il MEF avrebbe dovuto affrontare anche altre questioni con il decreto in esame, andando a regolamentare i rapporti tra i 13 concessionari di rete, e tra gli stessi ed i gestori, che sono di fatto i proprietari degli apparecchi; di questo però il legislatore non sembrerebbe tener conto.  Il merito del decreto è infatti povero di disposizioni, che potrebbero dar luogo a diverse interpretazioni, e ad altrettanto contenzioso tra  tutti gli attori della filiera, ivi compresi i gestori. Il percorso attuativo della riduzione (soprattutto i primi sei mesi) dovrà essere monitorato costantemente da ADM per evitare speculazioni.

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