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Il futuro dei Totem

Si e’ discusso tanto sul futuro dei Totem, immaginando misure correttive e modifiche sostanziali a quella norma primaria che nel 2005 li aveva contemplati, ed ecco che, a sorpresa spunta una circolare – resa nota solo oggi 10 maggio 2010 -, complessa ed articolata,  indirizzata agli Ispettorati regionali con la quale  si dettano alcune linee guida per l’installazione – e non – dei totem.

Ecco la sintesi della circolare richiamata:

  1. la vigente normativa non consente l’installazione e l’utilizzo presso esercizi pubblici di apparecchi terminali, strutturati nella forma dei “totem” e collegati alla rete internet, per effettuare gioco a distanza, salvo eventuale autorizzazione di AAMS rilasciata sulla base di specifica disposizione disciplinante la materia”; 
  2. in mancanza della suddetta autorizzazione da parte di AAMS, l’installazione e l’utilizzo nei predetti esercizi di tali apparecchi terminali per consentire l’accesso ai siti di gioco, leciti o illeciti, integra un’ipotesi di intermediazione nella raccolta di gioco ai sensi dell’art. 4  della legge 13 dicembre 1989 n.401; 
  3. qualora l’installazione o l’utilizzo dei totem telematici presso esercizi pubblici abbia ad oggetto collegamenti a siti di concessionari, si applicano altresì ai concessionari stessi, sulla base della sussistenza del rapporto che li lega ai titolari dell’esercizio pubblico, le sanzioni previste dalle relative concessioni.

Le medesime sanzioni si applicano anche per le ipotesi di installazione e utilizzo dei totem presso le sedi autorizzate degli stessi concessionari.” 

Ad oggi  l’unica forma di attivazione dei totem,  ritenuta lecita da parte dell’Amministrazione – si legge nella parte finale della circolare –    sembrerebbe essere quella che  i concessionari attivino le citate apparecchiature al di fuori dei locali dedicati alla raccolta del gioco, e solo per la raccolta delle scommesse a quota fissa.

Quindi:

  1. con i totem non si potrà più raccogliere il poker e tutti gli skill games; A determinate condizioni potranno effettuare scommesse a quota fissa;
  2. i totem non potranno  essere installati nelle agenzie, corner e negozi, ma in ambienti diversi non dedicati alla raccolta del gioco, sempre previa, sembrerebbe, autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente. Nel caso in cui non si ottemperi a questa disposizione, il concessionario rischia che la concessione gli venga revocata.

La circolare affronta anche il tema del “nuovo, dilagante fenomeno concernente i casi di tornei Texas Hold’em svolti presso circoli o associazioni private”, all’interno delle quali vengono utilizzati “tavoli elettronici” che si appoggiano ad una piattaforma online, ancorché registrata. L’utilizzo di tavoli elettronici, che consentono partite senza materialmente utilizzare carte da gioco, non può considerarsi lecito in quanto aggira di fatto – nelle more dell’emanazione del relativo decreto per il gioco “live” che Ministero degli Interni e Aams stanno redigendo – le disposizioni contenute nella legge n.88/09, c.d.   legge comunitaria 2008, che contemplano  i tornei dal vivo di Texas Hold’em “solo se svolti da concessionari e nell’ambito delle condizioni e dei limiti fissati dal regolamento”.

Alcune riflessioni sono d’obbligo:

  • si dice nella circolare richiamata che l’art. 11 quinquiesdecies del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 predeva la possibilità di raccogliere attraverso i totem soltanto le scommesse. Interpretazione corretta della norma, solo se si considera chei nel 2005 gli skill games  non erano regolamentati ne previsti.  Soltanto con il decreto direttoriale del 21 marzo 2006 e con il successivo decreto Bersani dell’ agosto 2006, venne prevista la possibilità di raccogliere altre tipologie di gioco (gratta e vinci on line e bingo con il decreto del 21  marzo 2006) utilizzando tecniche di comunicazione a distanza. Appare semplicistico affermare ora che la norma preveda la possibilità di raccogliere solo scommesse a quota fissa: non avrebbe potuto all’epoca riguardare tipologie di gioco inesistenti. Peraltro le modalità di raccolta dei giochi on line sono sempre state le stesse per tutte le tipologie  di gioco, tanto che le indicazioni contenute nel decreto direttoriale del 21 marzo 2006 sono ancora applicate anche agli skill games: il giocatore deve avere un suo conto di gioco,  il concessionario gestisce solo un sito attraverso il quale i propri clienti possono giocare al poker e contemporaneamente scommettere, o comprare un gratta e vinci on line. Il sistema di raccolta è soltanto uno, non ve ne sono altri.
  • nella circolare non si fa alcuna menzione del decreto incentivi, dove un maxi emendamento approvato alla camera sembrerebbe voler addirittura dichiarare i totem illegali (2bis. Fermo restanto quanto previsto dall’art. 24 della legge 7 luglio 2009 n.88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogato l’art.11quinquiedeces, comma 11, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248”;).

Dovremmoi dunque considerare questa circolare come “sperimentale”, votata a fare un po’ di ordine (o di disordine..). prima che il nuovo impianto normativo prenda corpo; magari assorbendo contenziosi a dispetto delle emanande disposizioni.

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